PNEUMATICI INVERNALI 2023: QUANDO SI DEVONO MONTARE. OCCHIO ALLE MULTE!

Come ogni anno, a partire dal 15 novembre 2023, e fino al 15 aprile 2024, entra in vigore l’obbligo di montare le gomme invernali sulla propria auto o di tenere a bordo le catene da neve.

Secondo il Codice della strada, la norma prevede che durante il periodo indicato “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.

La normativa prevede 30 giorni di tempo per mettersi in regola. Dunque, già dal 15 ottobre era possibile montare gli pneumatici invernali sulla propria auto.

LE SANZIONI

In base alle norme del Codice della Strada, chi viene fermato alla guida di un autoveicolo sprovvisto dei dispositivi omologati per la circolazione invernale (pneumatici termici da neve omologati o catene a bordo), rischia di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

In particolare, è prevista una multa da 87 euro fino a 344 euro.

Inoltre, l’agente accertatore della violazione può anche impartire il fermo del veicolo e l’obbligo di messa in sicurezza, ossia il montaggio delle gomme invernali o l’installazione delle catene da neve.

Per chi non rispetta il fermo del veicolo è prevista una multa di 85 euro più la decurtazione di 3 punti della patente.

Auto: antivirus obbligatorio per tutti in Europa dal 2024

Le auto sono sempre più tecnologiche. La tecnologia che un tempo aveva un ruolo marginale all’interno di una vettura ogni anno che passa ottiene sempre più importanza. Questo se da un lato è positivo in quanto rende più facile e più piacevole la vita degli automobilisti, dall’altro può creare alcuni problemi soprattutto per quanto concerne la sicurezza. Con aggiornamenti over-the-air sempre più frequenti diventa altamente probabile che le nostre vetture possano essere vittima di attacchi informatici.

Da luglio 2024 antivirus obbligatorio nelle auto di nuova produzione in Europa

Per questo motivo la Commissione Europea ha approvato due nuovi regolamenti ( reg. n° 155 e n° 156) con l’obiettivo di obbligare tutte le auto di nuova produzione a partire da luglio 2024 a disporre di un antivirus standard proprio con l’obiettivo di evitare questi possibili attacchi hacker.

I due nuovi regolamenti prevedono dunque una serie di modifiche alla situazione attuale. Se tutte le case automobilistiche sono d’accordo sul fatto di migliorare la sicurezza informatica delle proprie auto ovviamente sulle modalità non sono ancora tutti concordi.  Ricordiamo che gli stati membri dell’Unione sono tenuti al rispetto dei regolamenti in maniera rigorosa e dunque non possono modificarli.

Le nuove regole richiedono che vengano riscritte varie parti del codice di controllo interno del sistema. Proprio qui sta il problema. Questi cambiamenti richiedono ingenti investimenti e inoltre la questione è abbastanza complessa dato che si dovranno uniformare diversi sistemi. Vedremo dunque da qui all’estate 2024 che novità arriveranno in proposito.

GOMME INVERNALI O CATENE A BORDO: SCATTA L’OBBLIGO

Dal 15 novembre è ritornato l’obbligo di montare le gomme invernali sulle strade dove è in vigore la relativa ordinanza. Una misura prevista dal Codice della strada non solo in presenza di neve: con freddo, pioggia e gelo, infatti, l’aderenza diminuisce e le coperture estive vanno in crisi, avere pneumatici invernali diventa quindi di fondamentale importanza per la sicurezza e mette al riparo dalle sanzioni previste in caso di mancata osservanza delle prescrizioni. Riguarda automobili, autocarri, autobus, camper e trattori che viaggiano sulle strade interessate dalle ordinanze. Sono invece esclusi tutti i mezzi non motorizzati, come le roulotte o i carrelli. In alternativa, occorre avere a bordo le catene da neve, da montare in caso di necessità o dietro indicazione delle Forze dell’ordine.

L’obbligo di gomme termiche montate è scattato il 15 novembre 2022 e terminerà il 15 aprile 2023, valido su tutte le strade sulle quali vigono le disposizioni in tal senso. Alcune amministrazioni locali possono individuare periodi diversi o comunque più lunghi, è il caso della Valle d’Aosta dove la misura è già attiva dal 15 ottobre, mentre resta invariata la sua scadenza al 15 aprile. Montare le gomme invernali è fortemente consigliato, un fattore di maggiore sicurezza che garantisce una presa migliore sulla strada – anche se non innevata – vista la maggiore aderenza su asfalto molto freddo oppure bagnato dalla pioggia.

RICONOSCERE LE GOMME INVERNALI 

Come capire quali gomme monta il proprio veicolo? Ci aiutano le sigle riportare sul fianco dello pneumatico. Quelli invernali recano la sigla M+S (Mud & Snow – fango & neve) oppure M-S, M&S, MS, inoltre, è presente anche il simbolo stilizzato di una montagna e/o di un fiocco di neve. A livello di struttura, una gomma invernale è dotata di un battistrada profondamente scanalato e caratterizzato da lamelle su tutta la superficie, necessarie consentire una maggiore “presa” su strada sulla strada fredda bagnata o innevata.

COME SONO FATTE LE GOMME INVERNALI? 

La particolarità delle gomme termiche è la mescola di silice con cui sono prodotte che si scalda rotolando e il battistrada lamellare. Più la gomma è calda su manto freddo, più si mantiene flessibile e aderente alla strada grazie alle lamelle di gomma che si comportano come artigli. Con queste caratteristiche la gomma è efficace anche sulla neve, tanto da essere esentata dall’obbligo di montare le catene a meno di non trovarsi in condizioni di abbondanti nevicate. Il Codice della strada impone che le gomme termiche rispettino il codice di velocità riportato sulla carta di circolazione, è possibile montare pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore a quello disposto dalla casa costruttrice purché non inferiore al livello “Q”. In quest’ultimo caso, è obbligatorio esporre sull’auto un’etichetta che informa della velocità massima ammessa.

LE SANZIONI PER I TRASGRESSORI

Cosa succede se non si montano le gomme termiche, e se non si hanno a bordo le catene da neve nei tratti di strada interessati dall’obbligo o in caso di nevicata?Il Codice della Strada prevede sanzioni che variano a seconda del contesto: 41 euro se l’infrazione viene contestata in un centro abitato; 84 euro se viene contestata fuori dai centri abitati e da 80 a 318 euro in autostrada. Alla sanzione va aggiunta la decurtazione di 3 punti dalla patente.

PUBBLICATO IL DECRETO SULL’ESTENSIONE DEL GREEN PASS AI LUOGHI DI LAVORO

ieri sera (22 settembre 2021) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Governo che estende al tutto il mondo del lavoro (dipendenti pubblici, dipendenti privati e lavoratori autonomi) il green pass (CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO DEL DECRETO).

In estrema sintesi:

  • i datori di lavoro entro il prossimo 15 ottobre 2021 definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche ai propri dipendenti, anche a campione, prevedendo, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento degli accessi nei luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati all’accertamento;
  • Il personale non in possesso del certificato verde è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione senza conseguenze disciplinari e con il diritto della conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento;
  • per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta entro il 31 dicembre 2021;
  • sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per alcuni settori – come il trasporto pubblico locale e le attività svolte nei cantieri – siamo in attesa che vengano pubblicate le rispettive linee guida.

Questa misura entra in vigore il 15 ottobre e termina il 31 dicembre 2021.

Nei prossimi giorni dovrebbero uscire ulteriori chiarimenti da parte del Governo, in particolar modo per chi svolge la propria attività presso abitazioni private.

RC AUTO: OBBLIGATORIO ANCHE PER VEICOLI ALL’INTERNO DI AREE PRIVATE

L’obbligo assicurativo della Rc auto sussiste anche all’interno di aree private: un veicolo va dunque obbligatoriamente assicurato anche quando circola o staziona, ad esempio, in un cortile condominiale, all’interno di un giardino di proprietà privata o di un parcheggio riservato a selezionati utilizzatori. Sempre, insomma. A tali conclusioni pervengono le Sezioni unite della Cassazione con una sentenza (la numero 21983) depositata il 30 luglio e resa all’esito di una gestazione durata ben più di un anno e mezzo.

Conformità alla normativa Ue
Si tratta di una decisione in qualche modo attesa, perché conforme al diritto Ue e allineata alla posizione da tempo espressa dalla Corte di giustizia europea, la quale nell’ultima decade ha a più riprese interpretato le direttive in materia di Rc auto estendendo il perimetro dell’obbligo assicurativo automobilistico. Ratio di una tale lettura è l’esigenza di proteggere, prima ancora che i potenziali responsabili di incidenti stradali (dal loro rischio patrimoniale), i terzi danneggiati. E già lo scorso anno il Dm del Mise 54/2020, avente ad oggetto la disciplina del contratto base della Rc auto, aveva compiuto uno slancio in avanti, prevedendo già – con notevole anticipo – la necessità che le polizze obbligatorie della Rc auto prevedessero la copertura della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata «in qualsiasi area privata».

Previsione a tutela dei terzi danneggiati
Insomma, con la forza di tali precedenti era facile prevedere che le sezioni Unite finissero per stabilire in termini definitivi la necessità che l’obbligo di assicurazione della Rc auto si estenda anche alla circolazione in aree private. E così ha fatto la sentenza del 30 luglio, che dichiara in copertura, e dunque assoggettato all’azione diretta verso l’assicuratore (articolo 144 del Codice delle assicurazioni) il tragico sinistro che ha visto la morte di un bimbo investito da una vettura sulla rampa di una autorimessa privata.

Al di là delle motivazioni (protettive e razionali) che hanno condotto a tali conclusioni, la vera difficoltà che le Sezioni unite dovevano superare era quella di far collimare l’interpretazione estensiva europea con il tenore letterale della normativa nazionale di riferimento e, in particolare, con l’articolo 122 del Codice delle assicurazione. Secondo tale norma, infatti, l’obbligo assicurativo sussiste per veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, che «non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate».

Conta l’utilizzo dei veicolo, non l’aerea in cui circola
Le aree private, dunque, sembrerebbero a prima vista escluse, per esplicita scelta del legislatore, salvo si tratti di aree nelle quali, di fatto, sia consentito l’accesso ad un numero indeterminato di persone, tale da renderle di fatto assimilabili, per fattori di rischio, a contesti pubblici. Per poter superare questa impasse, le Sezioni unite, ricalcando, con qualche forzatura, il ragionamento della Corte Ue, hanno concluso che non è il «luogo di circolazione» del veicolo, né il numero di persone abilitate a frequentarle, a fungere da criterio di parificazione delle aree “diverse” a quelle pubbliche. Quel che conta è che il veicolo sia «utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale»: tale utilizzo esprime, a sua volta, una pericolosità e un rischio abituale che giustifica, ed anzi impone, il paracadute assicurativo, a nulla rilevando il fatto che il veicolo circoli o stazioni in un cortile privato piuttosto che in una autostrada.

 

 

fonte: ilsole24ore.com

 

DA MARTEDÌ 15 NOVEMBRE RITORNA L’OBBLIGO DI AVERE PNEUMATICI DA NEVE O CATENE BORDO SULLA RETE AUTOSTRADALE

Dall’obbligo sono esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli che potranno circolare solo in assenza di ghiaccio o neve sulla strada e di fenomeni atmosferici nevosi in atto.

Per tutti gli altri mezzi, sia che si tratti di veicoli pesanti o leggeri, in transito che transiteranno sulle autostrade vi sarà l’obbligo di adeguamento alla norma.

L’ordinanza prevede che nel periodo  fra il 15 novembre 2016 e il 15 aprile 2017, i veicoli in transito sulla rete autostradale siano dotati di pneumatici invernali su tutte le 4 ruote, o abbiano le catene a bordo. Per  I veicoli con quattro ruote motrici è previsto l’obbligo di montare le catene sugli pneumatici posteriori.

La misura adottata con l’ordinanza ha carattere precauzionale, al fine di ridurre in caso di precipitazioni nevose, i disagi causati da veicoli sprovvisti di catene o pneumatici da neve che potrebbero ostacolare sia la circolazione che la pulizia delle tratte autostradali. basta che un mezzo pesante o una serie di vetture si mettano di traverso, creando code e rallentamenti, per impedire ai mezzi della manutenzione di effettuare il loro lavoro.

I tratti autostradali gestiti da Autovie Venete interessati dal provvedimento sono: in A4 dal Terraglio (A57 tangenziale di Mestre) fino a Sistiana; in A28 da Portogruaro all’interconnessione con la A27 (Conegliano); in A23 da Udine Sud fino all’interconnessione con la A4 (Palmanova) e infine, l’intera A34 da Villesse a Gorizia.

Da qualche giorno è possibile notare sui pannelli a messaggio presenti sull’autostrada A4 Venezia-Trieste, sulla A28 Portogruaro-Conegliano, sulla A23 Palmanova-Udine e sulla A34 Villesse-Gorizia.

“Le gomme invernali e le catene fanno la loro parte”, spiega Autovie Venete in un comunicato, “Autovie si impegna a prevenire la formazione del ghiaccio e a pulire tempestivamente il manto stradale in caso di precipitazioni nevose, ma per un viaggio sicuro – in condizioni meteo difficili – è fondamentale adottare uno stile di guida prudente e responsabile”.

 

 

 

 

OBBLIGO DI SCATOLA NERA SU TUTTE LE AUTO?

L’inserimento dell’obbligo di montare la scatola nera sulle auto potrebbe arrivare ‘a sorpresa’ come emendamento al Ddl sulla concorrenza che interviene, fra i vari settori, anche su quello della Rc auto.

La novità, si apprende da fonti parlamentari a margine dei lavori della commissione Industria del Senato, è allo studio di Governo e maggioranza. La misura potrebbe essere una delega così come una delega, riferiscono le stesse fonti, si sta valutando anche sulla questione di taxi, Ncc e Uber.

Nell’attuale versione del Ddl concorrenza, nel caso di sconti collegati all’uso del dispositivo, è previsto che i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità siano a carico dell’impresa mentre la titolarità spetta all’assicurato.

 

 

 

Fonte: sole24ore

 

 

PNEUMATICI INVERNALI 2015. MOLTI AUTOMOBILISTI NON SONO ANCORA BEN INFORMATI

Secondo una ricerca della Goodyear nel Nord Italia, il 41% degli automobilisti non sa che le ordinanze entrano in vigore dal 15 novembre al 15 aprile e che la sostituzione può essere effettuata tra il 15 ottobre e il 14 novembre. Inoltre 1 su 2 ammette di aver mantenuto anche in estate i pneumatici invernali, col rischio di incorrere in sanzioni e oltre che compromettere le prestazioni del mezzo e sopratutto la sicurezza.

I pneumatici invernali non sono partocolarmente adatti alle elevate temperature estive:lo spazio di frenata viene infatti allungato.

 

Come per gli ultimi anni ricordiamo che dal 15 novembre è obbligatorio aver equipaggiato la propria vettura con pneumatici invernali, ma quasi la metà degli intervistati (47%) non sa che un pneumatico invernale, per essere definito tale, deve essere identificato dalla marcatura M+S, cioè Mud + Snow ovvero fango + neve.

 

1 automobilista su 3 non conosce i pneumatici “quattro stagioni”, che pur rappresenta un valido compromesso che permette di dotarsi di un unico treno di pneumatici, e poter affrontare condizioni invernali e viaggiare sicuri e rispettosi delle normae nazionali in vigore.

 

Questa scelta può essere una valida (ed economica) alternativa per tutti i possessori di automobili di cilindrata piccola o media, vetture che  spesso vengono utilizzate per percorre pochi chilometri ( meno di 10.000 km annui), prevalentemente nelle città e come seconda auto di famiglia.