GOMME INVERNALI O CATENE A BORDO: SCATTA L’OBBLIGO

Dal 15 novembre è ritornato l’obbligo di montare le gomme invernali sulle strade dove è in vigore la relativa ordinanza. Una misura prevista dal Codice della strada non solo in presenza di neve: con freddo, pioggia e gelo, infatti, l’aderenza diminuisce e le coperture estive vanno in crisi, avere pneumatici invernali diventa quindi di fondamentale importanza per la sicurezza e mette al riparo dalle sanzioni previste in caso di mancata osservanza delle prescrizioni. Riguarda automobili, autocarri, autobus, camper e trattori che viaggiano sulle strade interessate dalle ordinanze. Sono invece esclusi tutti i mezzi non motorizzati, come le roulotte o i carrelli. In alternativa, occorre avere a bordo le catene da neve, da montare in caso di necessità o dietro indicazione delle Forze dell’ordine.

L’obbligo di gomme termiche montate è scattato il 15 novembre 2022 e terminerà il 15 aprile 2023, valido su tutte le strade sulle quali vigono le disposizioni in tal senso. Alcune amministrazioni locali possono individuare periodi diversi o comunque più lunghi, è il caso della Valle d’Aosta dove la misura è già attiva dal 15 ottobre, mentre resta invariata la sua scadenza al 15 aprile. Montare le gomme invernali è fortemente consigliato, un fattore di maggiore sicurezza che garantisce una presa migliore sulla strada – anche se non innevata – vista la maggiore aderenza su asfalto molto freddo oppure bagnato dalla pioggia.

RICONOSCERE LE GOMME INVERNALI 

Come capire quali gomme monta il proprio veicolo? Ci aiutano le sigle riportare sul fianco dello pneumatico. Quelli invernali recano la sigla M+S (Mud & Snow – fango & neve) oppure M-S, M&S, MS, inoltre, è presente anche il simbolo stilizzato di una montagna e/o di un fiocco di neve. A livello di struttura, una gomma invernale è dotata di un battistrada profondamente scanalato e caratterizzato da lamelle su tutta la superficie, necessarie consentire una maggiore “presa” su strada sulla strada fredda bagnata o innevata.

COME SONO FATTE LE GOMME INVERNALI? 

La particolarità delle gomme termiche è la mescola di silice con cui sono prodotte che si scalda rotolando e il battistrada lamellare. Più la gomma è calda su manto freddo, più si mantiene flessibile e aderente alla strada grazie alle lamelle di gomma che si comportano come artigli. Con queste caratteristiche la gomma è efficace anche sulla neve, tanto da essere esentata dall’obbligo di montare le catene a meno di non trovarsi in condizioni di abbondanti nevicate. Il Codice della strada impone che le gomme termiche rispettino il codice di velocità riportato sulla carta di circolazione, è possibile montare pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore a quello disposto dalla casa costruttrice purché non inferiore al livello “Q”. In quest’ultimo caso, è obbligatorio esporre sull’auto un’etichetta che informa della velocità massima ammessa.

LE SANZIONI PER I TRASGRESSORI

Cosa succede se non si montano le gomme termiche, e se non si hanno a bordo le catene da neve nei tratti di strada interessati dall’obbligo o in caso di nevicata?Il Codice della Strada prevede sanzioni che variano a seconda del contesto: 41 euro se l’infrazione viene contestata in un centro abitato; 84 euro se viene contestata fuori dai centri abitati e da 80 a 318 euro in autostrada. Alla sanzione va aggiunta la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Gomme invernali: sostituzione entro il 15 giugno

Il Ministero dei Trasporti ha preso atto dei condizionamenti legati all’emergenza Covid-19 e ha posticipato il montaggio delle gomme estive da metà maggio a metà giugno. Lo slittamento agevola in pratica solo coloro che circolano con pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione. Infatti, chi utilizza coperture invernali con codice uguale o superiore a quello indicato sul libretto, volendo, può circolare anche tutto l’anno con gomme da neve, come del resto è sempre stato possibile.

Lo slittamento dà fiato tanto agli automobilisti che si trovano nella condizione di dovere effettuare l’avvicendamento pneumatici invernali ed estivi quanto ai gommisti che, dal canto, loro possono programmare le lavorazioni in maniera tale da fare rispettare anche l’osservanza del distanziamento sociale. Sebbene la circolare ministeriale abbia posto all’attenzione delle Forze dell’Ordine la direttiva (straordinaria) e la Fase 2 consenta spostamenti in ambito regionale che includono anche le operazioni di ordinaria manutenzione delle vetture, è consigliabile avere a portata di mano una conferma scritta dell’appuntamento da parte del gommista da cui ci si reca da esibire in caso di controlli lungo il tragitto o durante la verifica di possibili assembramenti.

La deroga fa slittare, ovviamente, anche al 16 giugno la possibilità per chi è tenuto al cambio gomme e non lo faccia di incorrere in sanzioni che partono da 422,00 e arrivano a 1.695,00 euro e nel ritiro del libretto della vettura, che comporta la revisione presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Articolo di Massimo Mambretti sole24ore.com