Sostituzione del contachilometri, nuova procedura informatica

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato lo scorso 25 novembre una nuova circolare in materia di «controllo del chilometraggio in caso di sostituzione del contachilometri», circolare che introduce controlli e verifiche più stringenti rispetto alle attuali normative.

In particolare, nella circolare si fa innanzitutto riferimento alla nuova disciplina delle revisioni introdotta nel 2018 (prot. 26868 del 30 ottobre 2018), che impone agli ispettori che effettuano la visita periodica di rilevare e annotare, oltre il chilometraggio corrente, anche quello risultante al momento della sostituzione del contachilometri (o dell’azzeramento per superamento chilometraggio massimo misurabile). Una norma che fu introdotta per contrastare il diffuso fenomeno dello «scarico» del contachilometri.

La novità contenuta nella nuova circolare del 25 novembre 2022 è che ora, a seguito di numerose segnalazioni pervenute, anche da parte degli organi di polizia, sarà implementata, in fase di revisione del veicolo, una nuova procedura informatica con una funzione capace di controllare automaticamente che il chilometraggio inserito dall’ispettore al momento della revisione sia superiore a quello risultante in occasione della precedente revisione. In caso contrario, il sistema evidenzierà l’incongruenza e il tecnico potrà «forzare» l’inserimento dell’effettivo chilometraggio rilevato. Contestualmente, il sistema attiverà un alert in un apposito archivio consultabile dagli uffici della Motorizzazione Civile.

«Qualora il proprietario del veicolo dichiari la sostituzione del contachilometri – si legge nella circolare – il tecnico revisore dovrà quindi inserire, oltre al chilometraggio corrente, anche il chilometraggio risultante al momento della sostituzione/azzeramento del dispositivo, secondo quanto dichiarato sotto la propria esclusiva responsabilità dal proprietario del veicolo».

L’utilizzo della nuova procedura prevede l’inserimento dei seguenti dati:

•        Tipo veicolo e targa;

•        Numero dei chilometri al momento della sostituzione/azzeramento;

•        Data di sostituzione/azzeramento del dispositivo.

Sul certificato di revisione sarà sempre riportato il chilometraggio risultante dalla somma dei chilometri riscontrati dall’operatore al momento della revisione e dei chilometri risultanti dal precedente contachilometri (o dallo stesso contachilometri prima dell’azzeramento).

NESSUNA VERIFICA DEL BOLLO ALLA REVISIONE

La commissione Bilancio della Camera ha bocciato l’emendamento “Ribaudo” al Ddl Bilancio  che prevedeva l’impossibilità di superare la revisione e, quindi, di circolare, in caso di irregolarità con la tassa automobilistica.

Si è quindi arrivati allo stop alla verifica del pagamento del bollo al momento della revisione.

L’emendamento,  era stato approvato dalla commissione Finanze ma non sarà nel testo che nei prossimi giorni sarà esaminato dall’aula di Montecitorio.

Nulla vieta, naturalmente, che possa essere ripresentato e votato dall’assemblea, anche se le possibilità che possa finire nel testo finale della legge di Bilancio, vista la contrarietà del’esecutivo, sono poche.

La novità della verifica del pagamento alla revisione, comporterebbe non poche complicazioni operative, con una trasformazione della tassa automobilistica da tassa di proprietà a tassa di circolazione (a scoppio ritardato, visto che la prima revisione si fa quattro anni dopo l’immatricolazione e le successive verifiche dopo due anni).

 

 

 

fonte: quattroruote.it

 

 

 

 

REVISIONI TRATTORI AGRICOLI A PARTIRE DAL 1.1.2016

Un Decreto del Ministero dei Trasporti prevede la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici.

 

Il decreto, in sintesi, stabilisce che la revisione generale ha una periodicità di cinque anni per le macchine agricole e per le macchine operatrici di cui all’artt. 57 e 58 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Macchine agricole).

 

Le macchine agricole sono:

 

a) trattori agricoli così come definiti nella Direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;

 

c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni di ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza

 

I trattori agricoli (lettera a) a far data dal 31 dicembre 2015 seguiranno questo calendario di revisione obbligatoria:

–       trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 – Revisione entro il 31 dicembre 2017

–       trattori agricoli immatricolati dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 – Revisione entro il 31 dicembre 2018

–       trattori agricoli immatricolati dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 – Revisione entro il 31 dicembre 2020

–       trattori agricoli immatricolati dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 – Revisione entro il 31 dicembre 2021

–       trattori agricoli immatricolati dopi il 1 gennaio 2016 – Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

 

Le macchine agricole (lettera b) e i rimorchi agricoli (lettera c) saranno sottoposte a revisione a far data dal 31 dicembre 2017.

 

Le macchine operatrici (così come definite nell’art. 2 del decreto in esame) faranno la revisione a far data dal 31 dicembre 2018.

 

Per quanto riguarda le modalità della revisione, l’articolo 5 del decreto in esame, demanda ad un decreto Ministero Trasporti e Ministero Politiche Agricole, con la possibilità di effettuarle mediante unità mobili. Ad oggi, non risulta essere stato ancora emanato.