Ispettori di revisione: iscrizione al RUI entro il 31 agosto 2025

con il Decreto Ministeriale n. 198 del 9 giugno sono state stabilite le modalità di iscrizione al RUI – Registro Unico degli Ispettori dei centri di revisione; si ricorda che si tratta di un adempimento fondamentale per tutti gli ispettori, che dovranno mettersi in regola entro il 31 agosto 2025.

A partire dal 1° novembre 2025, gli ispettori non iscritti o con dati non aggiornati non potranno più operare.

L’obbligo di iscrizione e di aggiornamento dei dati è a carico dell’ispettore:

L’accesso alla procedura avviene tramite SPID o CIE, collegandosi:

  • al Portale dell’Automobilista per l’iscrizione e l’integrazione dei dati;
  • al Portale del Trasporto per la gestione degli aggiornamenti.

È richiesta obbligatoriamente la firma digitale.

Possono essere delegati all’iscrizione o all’aggiornamento:

  • studi di consulenza automobilistica;
  • centri di revisione (per i propri ispettori).

In futuro, sarà possibile delegare anche gli enti di formazione per i propri allievi, ma questa funzionalità non è ancora attiva.

Durante la procedura di iscrizione, l’ispettore dovrà specificare:

  • il tipo di qualifica: “ope legis”, abilitazione modulo B (mezzi leggeri), modulo C (mezzi pesanti);
  • se è attualmente in attività presso un centro di revisione.

Inoltre, sarà necessario fornire:

  • dati anagrafici;
  • indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) e indirizzo PEC;
  • fascicolo personale e attestati professionali;
  • eventuali polizze assicurative (per modulo C);
  • dichiarazioni richieste dalla piattaforma.

Il decreto prevede un corso di aggiornamento della durata di 30 ore, da frequentare con cadenza triennale. Le scadenze variano in base alla tipologia di ispettore.

Ispettori “ope legis”:

  • abilitati prima del 31/12/2010: entro il 31 marzo 2025;
  • abilitati tra il 01/01/2011 e il 31/08/2018: entro il 31 dicembre 2025;
  • abilitati al modulo C: entro 3 anni dalla data dell’esame del modulo.

Ispettori abilitati con l’Accordo del 2019:

  • entro 3 anni dalla data dell’esame del modulo B, oppure dell’esame del modulo C se frequentato.

I corsi di aggiornamento hanno validità di 3 anni e devono essere frequentati entro i 6 mesi precedenti alla scadenza. Spetta all’ispettore provvedere a caricare sul RUI l’attestato di frequenza con profitto.

Attraverso il RUI gli organi competenti provvederanno a monitorare costantemente la sussistenza di tutti i requisiti e a sospendere o revocare l’iscrizione al RUI in caso di inadempienze, con l’effetto dell’impossibilità a operare per l’ispettore.

ARRIVA IL “RENAP” IL NUOVO REGISTRO PNEUMATICI

Il Ministero dell’Ambiente ha annunciato l’attivazione del Registro nazionale dei produttori e importatori di pneumatici. Al registro devono iscriversi, entro il 13 luglio, data entro cui sarà completamente operativo:

  • Produttori e importatori italiani di pneumatici, anche neo operanti;
  • Rappresentanti autorizzati di produttori o importatori esteri.

Ovvero i soggetti che per primi immettono nel mercato italiano Pneumatici.

Il gommista, che acquista da produttori e importatori italiani o da rappresentanti autorizzati di produttori o importatori esteri, deve assicurarsi che, in tutti i documenti commerciali, sia apposto il numero di iscrizione al registro pneumatici.

Il numero di iscrizione è composto da 14 cifre alfanumeriche, è consigliato che sia preceduto dalla dicitura “N.Reg.Pn”.

Il Registro Pneumatici verrà utilizzato dai soggetti iscritti per inviare le comunicazioni riguardo gli pneumatici immessi sul mercato, i PFU raccolti e gestiti, e i contributi ambientali applicati.

consulta qui il registro RENAP