Ispettori di revisione: iscrizione al RUI entro il 31 agosto 2025

con il Decreto Ministeriale n. 198 del 9 giugno sono state stabilite le modalità di iscrizione al RUI – Registro Unico degli Ispettori dei centri di revisione; si ricorda che si tratta di un adempimento fondamentale per tutti gli ispettori, che dovranno mettersi in regola entro il 31 agosto 2025.

A partire dal 1° novembre 2025, gli ispettori non iscritti o con dati non aggiornati non potranno più operare.

L’obbligo di iscrizione e di aggiornamento dei dati è a carico dell’ispettore:

L’accesso alla procedura avviene tramite SPID o CIE, collegandosi:

  • al Portale dell’Automobilista per l’iscrizione e l’integrazione dei dati;
  • al Portale del Trasporto per la gestione degli aggiornamenti.

È richiesta obbligatoriamente la firma digitale.

Possono essere delegati all’iscrizione o all’aggiornamento:

  • studi di consulenza automobilistica;
  • centri di revisione (per i propri ispettori).

In futuro, sarà possibile delegare anche gli enti di formazione per i propri allievi, ma questa funzionalità non è ancora attiva.

Durante la procedura di iscrizione, l’ispettore dovrà specificare:

  • il tipo di qualifica: “ope legis”, abilitazione modulo B (mezzi leggeri), modulo C (mezzi pesanti);
  • se è attualmente in attività presso un centro di revisione.

Inoltre, sarà necessario fornire:

  • dati anagrafici;
  • indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) e indirizzo PEC;
  • fascicolo personale e attestati professionali;
  • eventuali polizze assicurative (per modulo C);
  • dichiarazioni richieste dalla piattaforma.

Il decreto prevede un corso di aggiornamento della durata di 30 ore, da frequentare con cadenza triennale. Le scadenze variano in base alla tipologia di ispettore.

Ispettori “ope legis”:

  • abilitati prima del 31/12/2010: entro il 31 marzo 2025;
  • abilitati tra il 01/01/2011 e il 31/08/2018: entro il 31 dicembre 2025;
  • abilitati al modulo C: entro 3 anni dalla data dell’esame del modulo.

Ispettori abilitati con l’Accordo del 2019:

  • entro 3 anni dalla data dell’esame del modulo B, oppure dell’esame del modulo C se frequentato.

I corsi di aggiornamento hanno validità di 3 anni e devono essere frequentati entro i 6 mesi precedenti alla scadenza. Spetta all’ispettore provvedere a caricare sul RUI l’attestato di frequenza con profitto.

Attraverso il RUI gli organi competenti provvederanno a monitorare costantemente la sussistenza di tutti i requisiti e a sospendere o revocare l’iscrizione al RUI in caso di inadempienze, con l’effetto dell’impossibilità a operare per l’ispettore.

Cambio gomme 2024, dal 15 aprile si passa a quelle estive

Con la bella stagione si avvicina il momento del cambio gomme. L’obbligo di montare gomme invernali (o avere le catene a bordo) per poter percorrere alcuni tratti stradali scadrà il 15 aprile. Per effettuare il cambio degli pneumatici c’è tempo un mese, ovvero fino al 15 maggio.

Meglio prendersi per tempo! Non bisogna per forza trovarsi all’ultimo a fissare un appuntamento con il gommista per il cambio degli pneumatici. Anche per preservare la durata delle gomme invernali.

Con l’aumento delle temperature, infatti, sono sottoposte ad un maggiore stress e quindi tendono a deteriorarsi precocemente.

Le eccezioni: chi monta pneumatici invernali (identificati dalla sigla M+S che significa Mud+Snow, cioè fango e neve) che dispongono di un codice di velocità uguale o superiore a quanto indicato sul libretto di circolazione può continuare ad utilizzarli. Infatti, la normativa prevede l’obbligo del cambio solamente per gli pneumatici M+S dotati di un codice di velocità inferiore.

Il codice di velocità è indicato da una lettera dell’alfabeto e si trova direttamente sullo pneumatico. Tale valore indica la velocità massima supportata per viaggiare in sicurezza. Una volta identificato, va confrontato con quanto riportato sul libretto di circolazione.

In ogni caso il cambio delle gomme è anche una questione di sicurezza. Gli pneumatici estivi presentano diversi vantaggi come una migliore tenuta sull’asfalto con le alte temperature e spazi di frenata più contenuti. Inoltre, offrono una maggiore silenziosità ed una riduzione dei consumi.

La seconda eccezione riguarda chi utilizza gli pneumatici 4 stagioni o all season. Questi pneumatici possono essere utilizzati sia in inverno sia in estate. Dunque, nessuna sostituzione è richiesta per chi utilizza tale tipologia di gomme sulle proprie auto.

 Le sanzioni:  chi viene trovato con pneumatici non conformi rischia una sanzione che va da 422 euro a 1.695 euro. Contestualmente c’è anche la possibilità del ritiro del libretto di circolazione.

 

Pneumatici invernali: tempo di passare alle gomme estive

Dal 15 aprile è possibile circolare su tutta la rete stradale italiana con le gomme estive. Per fare il cambio c’è tempo sino a metà maggio. La scadenza non interessa chi ha optato per i pneumatici “all season”.

E’ terminata l’efficacia delle Ordinanze che vincolano la circolazione di auto e mezzi commerciali fino a 3,5 tonnellate, su molte strade italiane, alla presenza di pneumatici invernali e alle dotazioni equivalenti da tenere a bordo, ovvero le catene o le calze da neve. La scadenza, proprio come quella autunnale, relativa al montaggio delle gomme da neve non interessa chi ha optato per le coperture allseason, una specie che si sta rivelando sempre più adatta alle esigenze di un gran numero di automobilisti.

Gli automobilisti obbligati alla sostituzione gomme inverali/estive hanno tempo sino a metà maggio per effettuare la rotazione, un tempo tecnico ispirato dalla necessità di organizzare razionalmente il cambio gomme presso i gommisti.

Ai quali è necessario rivolgersi perché, ormai, la maggiore parte delle auto sono dotate di sensori di pressione che richiedono adeguati macchinari durante lo smontaggio e il montaggio dei pneumatici e l’indispensabile taratura del dispositivo da parte del gommista.

la normativa impone il montaggio obbligatorio dei pneumatici estivi entro metà maggio soltanto se hanno un codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione.

In questo caso, a partire dal 16 maggio s’incorre in sanzioni che partono da 422,00 e arrivano a 1.682,00 euro, si rischia nella decurtazione punti sulla patente e s’incappa nel ritiro del libretto della vettura, che comporta la revisione presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Se il codice è identico o superiore a quello indicato sul libretto non è necessario effettuare il cambio dei pneumatici entro il 15 maggio.