TARGA PROVA:PER LA CASSAZIONE NON SI PUO’ PIU’ USARE SULLE AUTO IMMATRICOLATE

La corte di Cassazione interviene sulla questione della Targa prova: dopo il caos di un paio di anni fa tra ministero dei trasporti e degli interni sulla possibilità di usarle su veicoli già immatricolati ma non assicurati su cui si attendeva un parere (mai giunto) del Consiglio di Stato.
Con una sentenza del 25 agosto scorso, la Cassazione, infatti, ha stabilito un principio che avrà delle conseguenze sul mondo della distribuzione automobilistica: dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.
In caso di incidente con una macchina usata non assicurata in vendita in una concessionaria o in un autosalone indipendente, il danno dovrà essere risarcito da chi lo ha provocato, cioè dal guidatore. Anche se sulla vettura era presente una targa prova. Quindi ne consegue che le auto usate andranno sempre assicurate e la targa prova andrà solo sulle auto che ne sono sprovviste, ovvero ancora da immatricolate.

Due anni fa la Polizia Stradale aveva sospeso temporaneamente le sanzioni per circolazione senza assicurazione: “allo scopo di evitare effetti pregiudizievoli per l’attività degli operatori del settore”, si legge nella circolare della polizia stradale, tuttora valida, “non si procederà ad attività sanzionatorie nei confronti di veicoli già immatricolati ma privi di copertura assicurativa in circolazione con targa prova”.

Multe per mancata revisione e assicurazione? Solo con pattuglia

Non sono ancora omologati gli strumenti per accertare automaticamente la mancata copertura assicurativa e la revisione dei veicoli in transito. Per attivare questo tipo di controlli serve dunque la presenza dell’agente che potrà fermare i mezzi o documentare le cause previste dal codice per mancata contestazione immediata.

Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti con il parere n° 3311 del 3 giugno 2016.

Il controllo automatico della mancata revisione periodica e della carenza di copertura assicurativa è stato sdoganato dalle recenti ripetute modifiche del codice stradale ma servono strumenti omologati per attivare questo tipo di controlli senza pattuglia.

 

Contestazione differita

In realtà però la possibilità di contestazione differita risulta ammessa dal codice per esempio con il veicolo in sosta, senza la presenza del conducente a bordo. Oppure se l’infrazione risulta accertata dai vigili contestualmente al passaggio del mezzo davanti alla pattuglia dotata di strumento elettronico di analisi, anche se non omologato. In buona sostanza tutti i moderni strumenti di controllo del traffico hanno la possibilità di comunicare in tempo reale alla pattuglia la regolarità della revisione e della copertura assicurativa del veicolo in transito, anche se non approvati dal ministero. Dunque nessun problema per i controlli seriali semi automatici con la presenza dell’agente. Non essendo ancora possibile attivare alcun controllo dell’art 80 cds in modalità completamente automatica, per mancata approvazione dei dispositivi, non è neppure possibile invitare il conducente ad esibire documenti e fornire informazioni in un ufficio di polizia, conclude la nota. Attenzione infine al codice privacy. Quando saranno finalmente attivati questi nuovi vigili elettronici andrà anche fornita una adeguata informazione agli utenti sul trattamento dei dati personali.