Prezzi polizze Rc Auto: saliti del +7,5% in un anno

A gennaio 2024, il prezzo medio nazionale della RC Auto cresce del 7,5% sullo stesso mese dell’anno scorso, con la tariffa media a 389 euro.

È un dato ufficiale, fornito dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Una decina di anni fa, la Responsabilità civile obbligatoria viaggiava attorno a 500 euro l’anno, per scendere a circa 350 euro a inizio 2022: da allora, la tendenza si è invertita, tutta in salita, soprattutto nel 2023. L’authority non analizza le cause dei rialzi, ma è facile immaginare che pesi l’aumento dell’inflazione degli scorsi mesi. Un altro fattore determinante nel modulare il costo di una polizza è la frequenza dei sinistri, definita dal numero di incidenti ogni 100 auto circolanti: che è passato dal 3,1% del 2021 al 3,34% del 2023. Il maggior rischio si tramuta subito in un incremento dei listini.

Gli aumenti della RCA media sono generalizzati, cioè riguardano pure chi ha un curriculum assicurativo immacolato, ossia gli automobilisti in prima classe di merito.

I rincari, però, sono più forti se la propria “pagella” peggiora: +10,4% annuo a carico dei guidatori in una classe dalla seconda in poi. Più che in passato, causare un incidente, col peggioramento di due classi in un colpo, si trasforma in un salasso per la RCA dell’annualità successiva.

La legnata la sente specie chi abita nelle province dove sono maggiori le probabilità di incidenti e frodi (sinistri inventati): in particolare, Napoli è a 560 euro l’anno, Prato a 553 e Caserta a 500. I meno tartassati? Gli abitanti di Enna con 287 euro, Oristano (298) e Aosta (311).

sinistri stradali:norme nuove per combattere le frodi sui risarcimenti

Giro di vite contro le possibili truffe nei risarcimenti da incidenti stradali. Con la
legge n. 124 del 4 agosto 2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.189
del 14 agosto 2017, infatti, chi approfittava di un sinistro per denunciare mali
non meglio provati o chi gonfiava l’accaduto affidandosi anche a testimoni per
così dire compiacenti avrà la unghia tagliate. Ma non si tratta soltanto di
questo. Le novità sono diverse e vale la pena di passarle in rassegna.

 

LESIONI
Cominciamo dalla lesioni. La legge distingue le micro (quelle inferiori ai 10
punti percentuali di invalidità) dalle macro (da 10 a 100 punti): per entrambe
ci si affiderà a specifiche tabelle, distinte però per valori e quindi
risarcimenti, valide per l’intero territorio nazionale, calcolate, punto
per punto, in relazione all’età anagrafica di chi ha subito il danno e
aggiornate ogni anno dall’Istat. C’è un margine di discrezionalità rimesso al
giudice, che però sarà limitato a un 20% nelle microlesioni, per salire al
30% nelle macro e comunque dovrà essere giustificato da specifica
documentazione che accerti una perdita di opportunità dinamico-relazionali o
di fronte a sofferenze psicofisiche particolari, ma soltanto nelle microlesioni.
Tramonta anche in parte quella voce definita «danno biologico», perché
non è più risarcibile se, in caso di lesioni lievi, non siano stati prodotti
esami clinici obiettivi. Unica eccezione prevista quella delle cicatrici o di
altre lesioni visibili, perché a quel punto la risarcibilità è possibile anche
attraverso un accertamento visivo.

 

TESTIMONI
Rispetto ai testimoni, la legge prevede tre novità essenziali. Innanzi tutto,
rovina la carriera a quelli di professione, nel senso che mette un tetto al
numero di volte in cui si può comparire come teste in causa assicurative: 3
volte in 5 anni. Alla quarta il giudice segnala il nominativo alla Procura che
ne accerta eventuali responsabilità per falsa testimonianza o frode alle
assicurazioni.
Secondariamente, ridimensiona il ruolo dei testimoni, in quanto adesso il
giudice può valutarne la ricostruzione del sinistro secondo il suo punto di vista.
Insomma, hanno un valore indicativo, ma non decisivo.
Infine, almeno rispetto al risarcimento di beni (non di persone, quindi), i
testimoni vanno indicati immediatamente, contestualmente al sinistro. In
mancanza, non potranno essere prodotti in un’eventuale causa successiva.
Anche se si concede alla compagnia assicurativa di avvertire dell’opportunità
che va a scemare il proprio cliente entro 60 giorni dalla denuncia e questi
ha altri 60 giorni per prendere una decisione al riguardo.
Queste regole non valgono, oltre che nei casi in cui il sinistro abbia prodotto
danni a persone, quando il possibile testimone era oggettivamente non
identificabile o quando a identificarlo aveva comunque provveduto la polizia.
Assurge al ruolo di testimone invece la scatola nera, che diventa una prova a
tutti gli effetti e concede a chi ne è equipaggiato uno sconto sul premio
assicurativo. In pratica, la normativa tende a privilegiare ricostruzioni
oggettive fondate sulla tecnologia, a quelle basate sul fattore umano.

 

ANTIFRODE
Le Compagnie di assicurazione possono non attenersi alla tempistiche di
legge nel presentare offerte di risarcimento a un danneggiato, laddove dalla
propria banca dati dei sinistri (o anche da una perizia) emergano almeno
due condizioni che fanno presumere l’esistenza di una frode. Questa
materia sarà regolamentata nel dettaglio da circolare dell’IVASS.

 

CARROZZIERI
In tutti i casi in cui chi ha subito danni a un veicolo cede al carrozziere il
credito vantato nei confronti dell’assicurazione, in modo da evitare di
anticipare soldi, lo stesso carrozziere provvederà prima alla riparazione e
quindi, dopo presentazione necessaria di una fattura, sarà risarcito
dalla Compagnia.

 

 

 

fonte: uominietrasporti.it

 

 

 

ASSICURAZIONI: SI MUOVE L’ANTITRUST PER POSSIBILI ACCORDI DI CARTELLO

Partita l’indagine dell’Antitrust in seguito ad alcune dichiarazioni pubbliche di aziende assicuratrici. Lo scopo dell’inchiesta è di contrastare eventuali accordi che possano minare la libera concorrenza e alzare in modo uniforme i prezzi Rca.

L’Antitrust, ha fatto partire le indagini dopo aver sospettato un’accordo tra le assicurazioni in Italia che limita la concorrenza e che porta a un mantenimento maggiorato del prezzo delle assicurazioni.
Le dichiarazioni da parte delle aziende di assicurazioni potrebbero alimentare l’aspettativa di eventuali aumenti, essendo volta ad unificare i prezzi generati dai principali player, mettendo fine alla guerra dei prezzi.

 

Anche l’IVASS si è espresso in questo senso, constatando come sempre più frequentemente le compagnie assicurative negano i risarcimenti ai propri assicurati, scrivendo una lettera diretta alle compagnie per richiamarle all’ordine.

 

L’IVASS sottolinea come “l’Istituto stia rilevando un numero ricorrente di casi in cui i danneggiati di sinistri Rc Auto, che hanno presentato richiesta di risarcimento, lamentano di aver ricevuto dall’impresa una negazione dell’offerta, senza le dovute motivazioni. L’assenza di motivazioni e concreti riferimenti, rendono impossibili al danneggiato di comprendere i motivi della negazione, generando malconento e sfiducia dell’operato delle assicurazioni.

 

 

SCARICA QUI IL DOCUMENTO UFFICIALE DELL’ANTITRUST