Imprese di autoriparazione – Scadenza del 4 gennaio 2023

Il prossimo 4 gennaio 2023 scade il termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica

La Legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha distinto l’attività di autoriparazione in sole tre sezioni: Meccatronica – Carrozzeria – Gommista.

Pertanto le precedenti attività relative alle sezioni Meccanica/motoristica ed Elettrauto sono state accorpate nell’unica sezione denominata Meccatronica.

A seguito di tali modifiche normative le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia all’attività di meccanica – motoristica che all’attività di elettrauto sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di “meccatronica”.

Le imprese invece che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività sino al 4 gennaio 2023.

Inoltre il Responsabile Tecnico che, alla data di entrata in vigore della sopra citata legge, aveva già compiuto 55 anni può proseguire l’attività fino all’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Le posizioni ancora da regolarizzare dovranno pertanto provvedere entro il prossimo 4 gennaio 2023.

Nello specifico i Responsabili Tecnici di impresa, qualora non in possesso dei requisiti tecnici professionali di cui all’art. 7 della Legge 122/92, dovranno attivarsi per ottenere l’abilitazione alla categoria mancante, mediante:

  • frequenza con esito positivo di un corso di formazione (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore, riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome), limitatamente ai settori non posseduti

oppure

  • rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto.

I percorsi “ridotti” sono rivolti esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, alla data del 05/01/2013, per consentire di acquisire le competenze non possedute nonché abilitare l’impresa.

A tali imprese non si applica l’art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella parte in cui richiede anche l’esercizio – per almeno un anno – dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni. Il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l’immediata qualificazione del responsabile tecnico all’abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza lavorativa.

Effetti della mancata regolarizzazione

Il decorso del termine del 4 gennaio 2023, senza l’adeguamento alla norma, avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l’impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività.

In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione dell’attività da parte dell’impresa/società, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà avviare il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.