autovelox e distanza dei segnali: i chiarimenti della Cassazione

La Corte di cassazione torna a fare chiarezza sulle regole che disciplinano la distanza tra i segnali di preavviso e le postazioni autovelox, soprattutto in presenza di intersezioni stradali. Con la sentenza n. 31665/2025, la Cassazione penale ha accolto il ricorso presentato da un Comune contro l’annullamento di una sanzione per eccesso di velocità rilevata tramite dispositivo automatico.

L’automobilista aveva contestato la legittimità dell’accertamento sostenendo che i segnali di preavviso non rispettassero le distanze previste dalla normativa. Il giudice di appello aveva accolto questa tesi, ma la Suprema Corte ha ritenuto il ragionamento incompleto.

Come si calcola la distanza tra segnale e autovelox

Al centro della controversia vi è la cosiddetta “regola del chilometro”, che stabilisce la distanza minima tra il segnale di limite di velocità e l’apparecchiatura fissa di rilevamento. Secondo la Cassazione, tale regola si applica solo in presenza di due condizioni precise:

  • la postazione di controllo deve essere fissa e non mobile;
  • tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox non devono esserci intersezioni.

Quando entrambe le condizioni sono soddisfatte, la presenza di eventuali segnali ripetuti dello stesso limite entro il chilometro non incide sulla validità dell’accertamento.

Il peso decisivo delle intersezioni

La Corte chiarisce inoltre che la presenza di intersezioni modifica il calcolo delle distanze. In questi casi, il segnale di limite di velocità deve essere ripetuto dopo ogni intersezione e la distanza minima di un chilometro va calcolata a partire dal segnale collocato dopo l’ultima intersezione.

Nel caso esaminato, il giudice di appello aveva valutato esclusivamente la distanza tra il secondo segnale e l’autovelox, ritenendola insufficiente, senza verificare se tra il primo e il secondo segnale fossero presenti intersezioni. Un’omissione ritenuta decisiva dalla Cassazione.

Perché la sentenza è stata annullata

Secondo i giudici di legittimità, il Tribunale non aveva accertato un elemento fondamentale per l’applicazione corretta della normativa: l’esistenza o meno di intersezioni successive al primo segnale. Solo tale verifica consente di stabilire se il secondo cartello debba nuovamente rispettare la distanza minima di un chilometro rispetto alla postazione di controllo.

Per questo motivo, la decisione di appello è stata giudicata non conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza e la sentenza è stata annullata.