Gomme invernali: sostituzione entro il 15 giugno

Il Ministero dei Trasporti ha preso atto dei condizionamenti legati all’emergenza Covid-19 e ha posticipato il montaggio delle gomme estive da metà maggio a metà giugno. Lo slittamento agevola in pratica solo coloro che circolano con pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione. Infatti, chi utilizza coperture invernali con codice uguale o superiore a quello indicato sul libretto, volendo, può circolare anche tutto l’anno con gomme da neve, come del resto è sempre stato possibile.

Lo slittamento dà fiato tanto agli automobilisti che si trovano nella condizione di dovere effettuare l’avvicendamento pneumatici invernali ed estivi quanto ai gommisti che, dal canto, loro possono programmare le lavorazioni in maniera tale da fare rispettare anche l’osservanza del distanziamento sociale. Sebbene la circolare ministeriale abbia posto all’attenzione delle Forze dell’Ordine la direttiva (straordinaria) e la Fase 2 consenta spostamenti in ambito regionale che includono anche le operazioni di ordinaria manutenzione delle vetture, è consigliabile avere a portata di mano una conferma scritta dell’appuntamento da parte del gommista da cui ci si reca da esibire in caso di controlli lungo il tragitto o durante la verifica di possibili assembramenti.

La deroga fa slittare, ovviamente, anche al 16 giugno la possibilità per chi è tenuto al cambio gomme e non lo faccia di incorrere in sanzioni che partono da 422,00 e arrivano a 1.695,00 euro e nel ritiro del libretto della vettura, che comporta la revisione presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Articolo di Massimo Mambretti sole24ore.com

Sostituzione autocaravan: codice tributo per il credito d’imposta

Con la Risoluzione 48/E del 10.04.2017, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta concesso per la sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan – articolo 1, commi 85 e 86, legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

 

“6875” denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali alla sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan – articolo 1, commi 85 e 86, legge 28 dicembre 2015, n. 208”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.