Ecobonus veicoli pronti i codici tributo

Da utilizzare per sfruttare il credito d’imposta derivante dal riconoscimento del contributo corrisposto all’acquirente dal venditore e rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici

“6903” e “6904” i due codici tributo destinati all’”Eco-bonus veicoli”: il primo riguarda gli autoveicoli di categoria M1, nuovi di fabbrica, caratterizzati da basse emissioni di CO2, il secondo interessa i veicoli elettrici o ibridi, anch’essi nuovi di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. I nuovi codici sono istituiti dalla risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019.

L’articolo 1, comma 1031, della legge di bilancio 2019 riconosce un contributo per i veicoli acquistati (anche in leasing) e immatricolati in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di categoria M1 nuovi di fabbrica, caratterizzati da basse emissioni di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo di listino ufficiale inferiore a 50mila euro, Iva esclusa.
I successivi commi 1036 e 1037 prevedono, rispettivamente, che il contributo sia corrisposto dal venditore all’acquirente, tramite compensazione con il prezzo di acquisto e che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l’importo del contributo e recuperino tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite F24, è istituito il codice tributo:

  • 6903    “Eco-bonus veicoli Cat. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta”.

L’articolo 1, comma 1057 della stessa legge di bilancio 2019 prevede il riconoscimento di un contributo a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia nell’anno 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, nella misura e alle condizioni stabilite dalla citata norma.
Anche in questo caso i successivi commi 1060 e 1061 prevedono che il contributo sia corrisposto all’acquirente dal venditore tramite compensazione con il prezzo di acquisto e che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l’importo del contributo e recuperino tale importo quale credito d’imposta, per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto; tale credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite F24, è istituito il codice tributo:

  • 6904    “Eco-bonus veicoli Cat. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta”.

Al momento della compilazione del modello F24 entrambi i codici tributo vanno riportati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui gli interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Infine va precisato che i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, successivamente all’avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo.

A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie del credito d’imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente.
I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione possono essere consultati dalle imprese accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.