BOLLO AGEVOLATO PER AUTO SOTTO I 30 ANNI: LA CORTE STOPPA IL VENETO

I vecchi mezzi in circolazione in Veneto, quelli dai 20 a 29 anni di vita, non potranno più godere del bollo agevolato dalla regione, ma saranno soggetti alla tassazione automobilistica ordinaria.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 242 del 22 novembre, che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale  all’ art.2 (L.R. 6/2015 «Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015») con cui il Veneto aveva introdotto un’agevolazione fiscale per i veicoli dai venti ai ventinove anni di anzianità, in presenza di determinate condizioni.

A fronte di ciò, la giunta regionale con un provvedimento adottato nell’ultima seduta ha disposto che, per i veicoli dai venti ai ventinove anni di età con ultimo giorno di pagamento del bollo ricadente nel periodo 28.04.2015 – 22.11.2016, non vengano comunque applicate né sanzioni né interessi moratori per il ritardato versamento.

Dal 28 aprile 2015 la Regione del Veneto aveva disposto nella propria normativa l’esenzione per i veicoli dai venti ai ventinove anni di anzianità muniti di apposito certificato di interesse storico collezionistico, rilasciato da Automobilclub storico italiano (Asi), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Registro Italiano Veicoli Storici (Rivs)».

«Purtroppo – commenta Forcolin Vice Presidente della Regione – la nostra norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. È anche per questo che portiamo avanti la battaglia per l’autonomia: vorremmo poter decidere noi quali tributi applicare e quali no. Nel caso specifico, per tutti i veicoli di età inferiore ai trent’anni, a prescindere da qualsiasi certificazione, resta fermo l’obbligo della tassa automobilistica nella misura ordinaria e, in mancanza dei dovuti pagamenti, si dovrà procedere alle fasi di accertamento fiscale e riscossione coattiva del tributo». «Ma abbiamo ritenuto – aggiunge Forcolin -che chi non ha versato la tassa o lo ha fatto in maniera ridotta nel periodo in cui è stata in vigore la norma regionale non debba essere penalizzato ora con sanzioni o interessi moratori per il ritardato versamento della tassa».

 

Per poter procedere la Regione si sta attivando per chiedere all’Agenzia delle Entrate/Sogei, responsabile dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche, un nuovo codice di riduzione per consentire i pagamenti spontanei delle tasse risultate legittimamente non versate, senza sanzioni ed interessi moratori. Avvalendosi di questo codice i contribuenti potranno sanare la propria posizione tributaria presso i tabaccai, le Poste Italiane o le agenzie di pratiche auto abilitate. Invece solo tramite Infobollo e bollettino di pagamento postale nel caso debba essere regolarizzata la sola quota residua rispetto alla tassa di circolazione ridotta già versata.

 

 

 

 

 

 

fonte: ilgazzettino.it

 

 

 

IL PRA RADIA 420MILA AUTO PER BOLLO NON PAGATO

Dopo una quindicina d’anni di inerzia, il fisco rispolvera la radiazione d’ufficio prevista dal Codice della strada per i veicoli sui quali il bollo auto non risulta pagato per almeno tre anni consecutivi.

 

E ne individua oltre 420mila, circa l’1% del parco circolante nazionale. Molti, se si pensa che sono solo quelli di Lazio, Lombardia e Puglia, le sole Regioni che hanno avviato l’operazione). E quest’entità fa dubitare dell’efficacia dell’attuale sistema di gestione amministrativa dei veicoli, lo Sportello telematico dell’automobilista (Sta).

 

Il risultato della radiazione d’ufficio non sta tanto nel recupero di gettito (nel Lazio sono stati messi in regola solo 1.926 dei 94.163 mezzi individuati), quanto nel ripulire archivi che spesso includono ancora veicoli non più circolanti o comunque ceduti.

 

Sui quali i proprietari individuati dalle Regioni non hanno interesse a fermare la radiazione e le Regioni sostengono costi per avvisi bonari, accertamenti e cartelle che non andranno mai a buon fine. Ma proprio questo rivela che ha buchi anche lo Sta, nato anche per evitare situazioni del genere.

Esso è entrato a regime tra il 2001 e il 2004, per cui ci si aspetterebbe che buona parte dei mezzi da cancellare per bonificare gli archivi sia stata dismessa in anni precedenti. E invece molte radiazioni d’ufficio riguardano anche esemplari immatricolati dopo, di cui comunque i proprietari si sono disfatti quando lo Sta c’era già e avrebbe dovuto registrare l’evento.

 

Ci sono solo cifre generiche: 92.237 veicoli nel Lazio, 204mila in Lombardia e 120mila in Puglia (per i dettagli, si veda la scheda a destra). Ma l’Aci sul Lazio rivela che l’anno “medio” d’immatricolazione dei veicoli da radiare è il 1994. Visto che l’ultima cancellazione, effettuata all’epoca a livello nazionale dall’allora ministero delle Finanze, risale al 1999, se questi mezzi hanno smesso di circolare o sono stati rivenduti o esportati, ciò è spesso accaduto quando lo Sta già esisteva.

 

Perché lo Sta doveva essere un passo avanti? Nel vecchio sistema, di fatto, gli archivi di Motorizzazione (su dati tecnici dei veicoli e generalità degli intestatari) e Pra (dati riguardanti la proprietà dei mezzi e il doppione di alcune informazioni tecniche) erano separati. E restavano disallineati perché spesso chi acquistava un usato si registrava solo alla Motorizzazione (in modo da mettere in regola la carta di circolazione, necessaria per circolare) e ometteva la trascrizione al Pra (che richiede anche centinaia di euro di Ipt).

 

Con lo Sta (Dpr 358/2000), i due adempimenti sono contestuali e scatta un blocco quando si cerca di effettuarne solo uno. Successive modifiche hanno portato a inserire nel sistema anche eventi che incidono sulla composizione del parco circolante effettivo, come le demolizioni. Perché, nonostante ciò, il parco circolante che risulta alle Regioni resta diverso da quello effettivo?

Quanto alle discrasie sul nome del proprietario, il punto è che la contestualità degli adempimenti alla Motorizzazione e al Pra non impedisce che chi è in malafede riesca ancora a nascondere al Pra l’acquisto: l’articolo 94 del Codice della strada non prevede che venditore (che ha interesse alla trascrizione) e acquirente si presentino entrambi allo Sta: il primo ha il solo obbligo di far autenticare la sua firma sull’atto di vendita, mentre è il secondo a doversi recare allo Sta e, se il venditore non lo accompagna di persona, riesce a omettere l’adempimento. L’unica differenza rispetto a prima è che ora l’acquirente deve rinunciare anche ad aggiornare la carta di circolazione. Che può essere un problema solo se, durante un controllo su strada, un agente gli fa domande stringenti e lui non trova risposte convincenti.

 

Non di rado, poi, l’acquirente in malafede non paga bollo e multe; i relativi addebiti continuano ad essere recapitati in prima battuta al precedente proprietario. Che così scopre che il passaggio di proprietà non è stato registrato e non ha strumenti ragionevoli per rimediare: l’articolo 11 del Dm Finanze 514/1992 (sulla «tutela del venditore») consente l’operazione, ma a sue spese, quindi più di qualcuno desiste o tenta l’incerta strada del ricorso al giudice di pace. Così l’acquirente in malafede può anche non figurare mai intestatario.

Quanto alle demolizioni, ci sono veicoli che restano negli archivi perché la radiazione dal Pra è possibile solo se ci si rivolge a un demolitore autorizzato, che rilascia una ricevuta liberatoria ed espleta lui la formalità. Ma ci sono anche operatori non autorizzati che possono rilasciare ricevute senza valore. E per una Regione è difficile controllare, se un veicolo viene demolito fuori dal suo territorio: le autorizzazioni sono rilasciate a livello locale.

Infine, lo Sta incide poco nei furti: sta al derubato cancellare il veicolo quando perde le speranze di ritrovarlo e molti non lo fanno.

 

 

 

 

FONTE: sole24ore.com

 

 

 

NESSUNA VERIFICA DEL BOLLO ALLA REVISIONE

La commissione Bilancio della Camera ha bocciato l’emendamento “Ribaudo” al Ddl Bilancio  che prevedeva l’impossibilità di superare la revisione e, quindi, di circolare, in caso di irregolarità con la tassa automobilistica.

Si è quindi arrivati allo stop alla verifica del pagamento del bollo al momento della revisione.

L’emendamento,  era stato approvato dalla commissione Finanze ma non sarà nel testo che nei prossimi giorni sarà esaminato dall’aula di Montecitorio.

Nulla vieta, naturalmente, che possa essere ripresentato e votato dall’assemblea, anche se le possibilità che possa finire nel testo finale della legge di Bilancio, vista la contrarietà del’esecutivo, sono poche.

La novità della verifica del pagamento alla revisione, comporterebbe non poche complicazioni operative, con una trasformazione della tassa automobilistica da tassa di proprietà a tassa di circolazione (a scoppio ritardato, visto che la prima revisione si fa quattro anni dopo l’immatricolazione e le successive verifiche dopo due anni).

 

 

 

fonte: quattroruote.it

 

 

 

 

IN LOMBARDIA BOLLO AUTO CON SCONTO DEL 10%

Novità per gli automobilisti lombardi: dal 15 novembre 2016 sarà possibile pagare il bollo auto (dalla scadenza di fine gennaio 2017) attraverso la domiciliazione bancaria, usufruendo di una riduzione della tariffa pari 10% per ciascun ogni di imposta.

L’adesione vale per le persone fisiche che risiedono in Lombardia: per aderire al servizio basterà mandare alla Regione Lombardia il modulo di autorizzazione all’addebito  entro il giorno 15 del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento sia online, tramite l’area personale o l’area pubblica del Portale Tributi (www.tributi.regione.lombardia.it), che in forma cartacea compilando il form disponibile sul portale stesso.

Un call center sarà a disposizione presso il numero verde della regione in caso di mancata ricezione del promemoria digitale, o in caso di errore della targa. La domiciliazione sarà revocabile in qualsiasi momento sia online tramite l”Area personale” del portale tributi, sia rivolgendosi alla propria banca. Per qualsiasi chiarimento è attivo il Numero verde 800.151.121 dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00.